La violazione dell’obbligo di comunicazione in ipotesi di apprendistato mascherato


L’ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risulta integrata qualora la comunicazione eseguita sia riferita a un rapporto di apprendistato, non idonea, pertanto, a soddisfare l’obbligo di legge, ed avente carattere fuorviante, tale da indurre in errore rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato (Corte di Cassazione, Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20184).


Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza pronunciata su ricorso di una s.p.a. avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna della stessa al pagamento delle sanzioni amministrative comminate a seguito del disconoscimento, in sede ispettiva, dei contratti di apprendistato conclusi con alcuni lavoratori.


La Corte distrettuale aveva accertato, nel caso in esame, un rilevante e palese inadempimento da parte della società agli obblighi formativi propri dei contratti di apprendistato sottoscritti con i lavoratori di cui al verbale ispettivo, per l’assenza di attività formativa non solo teorica ma anche pratica, con conseguente qualificazione dei rapporti, sin dall’inizio, come di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Gli apprendisti, difatti, erano stati utilizzati fin dall’assunzione per attività di lavoro ordinaria, con espletamento di una normale prestazione di lavoro e con diritto alla piena retribuzione e contribuzione.
Dovevano, di conseguenza, ritenersi ricorrere la mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione prima dell’inizio dell’attività, nonché la mancata comunicazione al servizio competente dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato degli stessi dipendenti.
Secondo i giudici di merito, in particolare, l’ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risultava integrata in quanto la comunicazione eseguita, riferita a un rapporto di apprendistato, non era idonea a soddisfare l’obbligo di legge, ed aveva anzi carattere fuorviante, tale da indurre in errore l’ufficio rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato; le risultanze istruttorie, sul punto, avevano dimostrato l’esistenza di una deviazione tipologica, rispetto al rapporto di apprendistato, realizzata fin dall’assunzione e non in costanza di rapporto.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.
Quest’ultima ha dedotto di avere tempestivamente ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti e che eventuali divergenze emerse rispetto alla tipologia contrattuale comunicata e pattuita tra le parti, ed accertate in costanza di rapporto, avrebbero potuto avere rilievo sotto il profilo contrattuale civilistico o contributivo, ma non erano idonee ad integrare la violazione dell’obbligo di comunicazione.


La suprema Corte ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, richiamando, altresì, il principio secondo cui la comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato deve ritenersi condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell’ambito del mercato del lavoro, e tutelare l’interesse del lavoratore.
Tale statuizione, in linea col il principio di effettività, non può subire deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo.

Prevenzione San.Arti agli artigiani iscritti per tutto il 2022

I dipendenti delle imprese artigiane iscritti al fondo di assistenza sanitaria San.Arti, possono usufruire gratuitamente dei 4 Pacchetti di prevenzione, fino al 31 dicembre 2022.

Per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria San.Arti c’è la possibilità di usufruire di tutti i pacchetti di prevenzione previsti dal Piano sanitario, fino al 31 dicembre 2022, a scelta tra quelli proposti, ossia:
– prevenzione cardiovascolare
– prevenzione oncologica
– prevenzione dermatologica
– prevenzione oculistica
L’iniziativa è gratuita, le prestazioni sono erogate presso strutture convenzionate con UniSalute e non è necessaria la prescrizione medica, richiesta solo per la mammografia.


Prevenzione Cardiovascolare


La prevenzione cardiovascolare comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e prevenzione cardiovascolare: azotemia, colesterolo totale e HDL, creatininemia, esame emocromocitometrico, glicemia, omocisteina, trigliceridi, VES e visita specialistica cardiologica
– prevenzione cardiovascolare specifica: ECG  da sforzo


Prevenzione Oncologica femminile


Il pacchetto comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e delle urine: Ca 125, esame emocromocitometrico, esami delle urine e VES


– prevenzione ginecologica: visita specialistica ginecologica e pap test


– prevenzione ginecologica specifica: ecografia dell’apparato genitale femminile per via transvaginale


– prevenzione senologica: visita senologica


– prevenzione senologica, dai 40 anni di età: esame mammografico bilaterale (occorre la prescrizione medica)

Prevenzione Oncologica maschile


Il pacchetto comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e delle urine: esame emocromocitometrico, VES, esami delle urine e dosaggio PSA (dai 40 anni di età)
– prevenzione oncologica specifica: visita specialistica urologica ed ecografia prostatico vescicale transrettale


Prevenzione Dermatologica


l pacchetto prevenzione dermatologica comprende questi sottopacchetti:
– prevenzione dermatologica: visita specialistica dermatologica
– prevenzione dermatologica specifica: mappatura dei nei in epiluminescenza


Prevenzione Oculistica – Malattie Del Visus


Il pacchetto prevenzione oculistica – malattie del visus comprende questi sottopacchetti:
– prevenzione oculistica: visita specialistica oculistica
– prevenzione oculistica specifica: campimetria, fotografia fundus oculi, tonometria con rilascio di certificazione.


Farmacie municipalizzate: raggunto l’accordo

Il 7 luglio 2022 è stata firmata l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.


 


L’accordo, che dovrà essere sottoposto all’approvazione delle rispettive assemblee ai fini dell’applicazione, prevede un trattamento economico riparametrato al 1° livello di  €80,00 dal 1/7/2022; €18,00 dal 1/7/2023; €15,00 dal 1/7/2024


Viene prevista un’indennità forfettaria: € 250,00 alla ratifica dell’ipotesi, € 250,00 a gennaio 2023.


Sul piano del welfare, viene previsto un incremento dello 0,50% della quota a carico dell’azienda alla Previdenza Complementare.


In merito alla Classificazione del personale viene costituita una Commissione Paritetica per il monitoraggio


dell’evoluzione normativa e le conseguenti applicazioni nella “Farmacia dei Servizi


Per quanto riguarda il mutamento mansioni viene stabilita l’ assegnazione definitiva trascorso un periodo di sei mesi


Per il contratti tempo parziale viene esteso l’orario in applicazione di clausole elastiche fino a 40 ore/settimana e la cancellazione delle deroghe alle norme di legge per le clausole elastiche e flessibili.


Prevista l’esclusione, per i contratti a termine, delle limitazioni quantitative per le aziende che operano in località a prevalente vocazione turistica.


Viene introdotta, per i congedi particolari, un’estensione della copertura nel caso di percorsi di protezione alla violenza di genere.


Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza


L’Inps comunica che è stato modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) (messaggio dell’11 luglio 2022, n. 2766).


Per esporre il beneficio spettante in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il lavoro, i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare, a partire dal mese di agosto, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “RDCM”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L562”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
– con il codice “L563”, avente il significato di “Arretrati Esonero Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
L’agenzia per il lavoro recupera la parte di incentivo spettante valorizzando all’interno di <Denunciaaziendale> <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “L564”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter”.

Una tantum a luglio per il CCNL Area Legno-Lapidei

 



 


  Con la busta paga del mese di luglio 2022, i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei riceveranno la prima tranche di una tantum


 


L’accordo sottoscritto il  3/5/2022 ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Flusso Uniemens-Cig per il pagamento diretto di cassa integrazione


Con il Messaggio n. 2743 dell’8 luglio 2022 l’Inps ha fornito istruzioni per l’invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022.

Per gli eventi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, le trasmissioni dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa sono effettuate con il nuovo flusso telematico denominato Uniemens-Cig.
Tuttavia, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto, è stata prevista una fase transitoria, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.
Il periodo transitorio è stato di volta in volta prorogato fino al 30 aprile 2022.
Pertanto, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico Uniemens-Cig.


A tal fine l’Istituto ha attivato i seguenti servizi telematici:


– Servizio di acquisizione Uniemens-Cig (UNI41), al quale si accede dal Portale dell’Inps, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Acquisizione Uniemens-Cig”. Il servizio consente l’acquisizione e la trasmissione dei dati relativi ai flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale.
– Servizio di eliminazione Uniemens-Cig (UNI41), al quale si accede dal Portale dell’Inps, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Eliminazione Uniemens-Cig”. Il servizio consente di eliminare i flussi Uniemens-Cig precedentemente trasmessi. Occorre inserire, in fase di ricerca, come dati di input, il codice fiscale del lavoratore, la competenza anno-mese, l’inquadramento del lavoratore (qualifica 1, qualifica 2, qualifica 3, tipo contribuzione). L’applicazione verifica la presenza in archivio di una denuncia per i criteri inseriti ed espone, anche, eventuali denunce Uniemens-Cig trasmesse con inquadramento diverso da quello indicato nei parametri di ricerca. Si può eliminare una denuncia alla volta.

Protocollo Sicurezza Covid-19 nelle Poste Italiane

Aggiornato lo scorso 6 luglio 2022 nelle POSTE ITALIANE S.p.A. il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Con il suddetto accordo le Poste Italiane S.p.A. e OO.SS. hanno condiviso quanto segue:
a) Informazione: i lavoratori e tutti coloro che accedono al luogo di lavoro continueranno ad essere informati in merito alle misure precauzionali da seguire nel singolo sito.
b) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: l’uso delle mascherine FFP2 è ritenuto obbligatorio negli ambiti organizzativi e per le figure professionali di seguito indicati: Operatori di Accoglienza, Corneristi, Consulenti operanti negli Uffici Postali (SCF, SCM, ecc.) con riferimento al periodo di presenza della clientela, venditori MIPA relativamente alle attività svolte presso la clientela, dipendenti di staff e di produzione operanti in siti a maggior concentrazione di personale limitatamente alla permanenza presso spazi comuni (a titolo esemplificativo, tornelli di accesso, ascensori, corridoi, servizi igienici, mense, punti di ristoro e aree break), personale chiamato a condividere il contemporaneo utilizzo di mezzi aziendali.
c) Precauzioni igieniche personali: l’Azienda metterà a disposizione in ogni sito idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori, ai quali sarà nuovamente raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
d) Gestione di una persona sintomatica in Azienda: restano invariate le procedure/indicazioni relative all’isolamento di una persona con febbre o sintomi influenzali.
e) Pulizie e Sanificazioni: l’Azienda conferma che porrà in essere le misure necessarie per il pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo e si impegna altresì, all’esito degli approfondimenti interni con le Funzioni aziendali competenti, a comunicare alle OO.SS. le modalità di implementazione delle suddette misure, ivi incluse le relative tempistiche, nonché gli aspetti relativi all’areazione degli ambienti.
f) Personale delle Aziende Appaltatrici: l’Azienda ribadisce la necessità che anche il personale in questione si attenga alle misure di prevenzione e si impegna a richiamare l’attenzione in tal senso del personale medesimo, per il tramite dell’Azienda di appartenenza.

INPS: contributi per assistenza contrattuale alla CONF.S.I.N.


L’Inps ha fornito istruzioni sulla gestione della riscossione e  trasferimento alla Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro (circolare n. 79/2022).

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, è effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori  dovuti dai datori di lavoro all’INPS sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
Laddove l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.


Cassa Edile della Provincia di Latina: Contribuzione vigente


 



La Cassa Edile della provincia di Latina pubblica la contribuzione in vigore dal 1° giugno 2022


Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 – Industria e Cooperative / Artigiani e P.M.I. (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)


 



























































CONTRIBUTO

% IMPRESA (1)

% LAVORATORE (2)

1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 1,875 0,375
2) Fondo Naz.Anzianità Professionale Edile 3,540  
3) Esel-Cpt 1,000  
4) Quota Adesione Contrattuale Terr.le 0,840 0,840
5) Quota Adesione Contrattuale Naz.le 0,222 0,222
6) Contributo “F.do Sanitario Nazionale” 0,600  
7) Contr.”F.do Prepensionamenti” 0,200  
8) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” 0,100  
9) Contributo RLST 0,200  
10) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” 0,500  
TOTALE CONTRIBUTI 9,077 1,437
TOTALE CONTRIBUTI (1) + (2) 10,514  
Magg.ne per Quota nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance Latina 0,50  
Magg.ne per Quota Nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance in altre province. 1,30  


Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 Imprese interinali e fornitrici di lavoratori temporanei (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)























































CONTRIBUTO

% IMPRESA (1)

% LAVORATORE (2)

1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 1,875 0,375
2) Fondo Naz.le Anzianità Professionale Edile 3,540  
3) Contr. Formazione Professionale 3,868  
4) CPT – Quota % “Sicurezza” 0,200  
5) Quota Adesione Contrattuale Prov.le 0,840 0,840
6) Quota Adesione Contrattuale Naz.le 0,222 0,222
7) Fondo autonomo sospensioni Lavoro 0,300  
8) Contributo “F.do Sanitario” 0,600  
9) Contr.”F.do Prepensionamenti” 0,200  
10) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” 0,100  
11) Contributo RLST 0,200  
12) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” 0,500  
TOTALE CONTRIBUTI 12,445 1,437


 

Studi Professionali – E.BI.PRO. – Rimborso spese trasporto

L’Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali – E.BI.PRO. – presenta una nuova prestazione: il rimborso delle spese sostenute per il trasporto pubblico dipendenti

Oggetto della prestazione
E.BI.PRO, in via sperimentale e nei limiti delle risorse stanziate, al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico rimborsa ai dipendenti di datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute a titolo personale per l’utilizzo in abbonamento del trasporto pubblico nel tragitto casa-lavoro e viceversa.


Modalità di presentazione della domanda
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno per il rimborso delle spese dell’abbonamento per il servizio di trasporto pubblico.
Si comunica che per le sole spese sostenute nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre 2021) la richiesta dovrà essere presentata in via eccezionale e solo per quest’anno di prima attivazione tra il 1 luglio ed il 30 settembre 2022.
Per le spese sostenute invece a partire dall’anno 2022 la richiesta dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui ha sostenuto le spese (esempio per il rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la richiesta dovrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023)
Eventuali domande avanzate al di fuori dai periodi sopra indicati non verranno in alcun modo prese in carico dall’Ente.
Nel caso di abbonamento a cavallo fra due anni solari farà fede, al fine di individuare la finestra temporale per l’invio del la domanda, la data dell’avvenuto pagamento.
La domanda deve essere presentata tramite procedura online accedendo nell’area riservata con le proprie credenziali.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
– Copie delle ricevute di pagamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia fronte retro della tessera di abbonamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia dell’ultima busta paga.


Criteri e limiti di liquidazione del contributo
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di € 200.
Il contributo spetta al dipendente che ha effettuato l’acquisto per sé stesso di un abbonamento nominativo annuale o infrannuale, da mensile a semestrale, per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Non saranno, pertanto, rimborsate spese sostenute da soggetti diversi all’iscritto, intestatario dell’abbonamento, pur se facenti parte del nucleo familiare.
Per servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale deve intendersi quello avente ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, reso da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Sono rimborsabili esclusivamente abbonamenti annuali o infrannuali, da mensili a semestrali (a titolo esemplificativo e non esaustivo non sono rimborsabili i biglietti a tempo che abbiano una durata oraria anche superiore a quella giornaliera o le cosiddette carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come l’ingresso a musei o spettacoli, etc.).
E.BI.PRO. può invitare l’iscritto a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale definirà automaticamente la pratica con esito negativo.
E.BI.PRO, previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro, provvede all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.